Il "principio di precauzione"

(G.M. Borrello - intervento del 7 giugno 2000)

Gianni Tamino (biologo dell'Università di Padova e membro del Comitato nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie) su Repubblica del 4 giugno, nell'articolo "Biotech, non aspettiamo i danni" a pagina 15, cita il "principio di precauzione", ispiratore della Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e approvata dalla Comunità economica europea con la Decisione del Consiglio del 25 ottobre 1993 (la Decisione, che riporta, all'Allegato A il testo della Convenzione, è pubblicata sul sito "Eur-Lex" dell'Unione Europea, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1993/it_393D0626.html).

Tamino su Repubblica: <<(...) Tale principio afferma che un prodotto o un procedimento tecnologico possono essere considerati sicuri quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, non vi sono rischi rilevanti ed irreversibili; ciò significa che per gli OGM [ndr: organismi geneticamente modificati] non dobbiamo aspettare di verificare gli eventuali danni provocati in seguito al loro uso, ma dobbiamo preventivamente valutarne i rischi potenziali e, in assenza di certezze scientifiche, è meglio astenersi dal produrli e commercializzarli.>>
(right-sfondochiaro.gif (838 byte) testo integrale dell'articolo)

Da una veloce lettura della Convenzione ho ricavato che il "principio di precauzione" non è menzionato espressamente, ma è intrinseco a una parte specifica del Preambolo. Mi riferisco al periodo che recita <<(...) Osservando inoltre che, laddove ci sia una minaccia di riduzione rilevante o di perdita della diversità biologica, non si deve addurre la mancanza di una completa sicurezza scientifica come motivo per differire le misure che permetterebbero di evitare o di ridurre al minimo questa minaccia, (...)>>

Non sono pochi gli atti internazionali che, quando occorra prendere decisioni nei casi in cui le basi scientifiche appaiono insufficienti o incerte, sono oggi informati al "principio di precauzione". Le materie disciplinate da questi atti sono la difesa dell'ambiente, della fauna, della flora e delle risorse naturali, nonché la salute del consumatore e la sicurezza alimentare.